di Andrea Striano
Dal 12 agosto 2026 trova applicazione generale il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR, entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e destinato a sostituire la precedente disciplina europea fondata sulla direttiva 94/62/CE.
La data segna un passaggio rilevante per il sistema produttivo europeo, sebbene occorra precisarne correttamente la portata: non tutti gli obblighi previsti dal regolamento diventano operativi contemporaneamente, poiché numerose disposizioni seguono calendari successivi e alcune richiederanno ulteriori atti europei di attuazione. Dal 12 agosto, tuttavia, il PPWR costituisce il nuovo quadro di riferimento direttamente applicabile e alcune prescrizioni acquistano già efficacia.
La distinzione assume un rilievo concreto per le imprese, perché consente di separare ciò che richiede un'attenzione immediata da ciò che deve essere inserito, con adeguato anticipo, nella programmazione dei prossimi anni.
L'ambito della nuova disciplina, infatti, è particolarmente ampio. Gli effetti del PPWR attraversano progressivamente l'intera filiera degli imballaggi e coinvolgono, con obblighi e responsabilità differenti, produttori, importatori, distributori e numerosi operatori economici che utilizzano packaging per immettere i propri prodotti sul mercato europeo.
Di conseguenza, l'evoluzione della disciplina finirà per interessare anche processi ordinari della gestione aziendale: rapporti con i fornitori, caratteristiche degli imballaggi acquistati, documentazione, progettazione delle confezioni, approvvigionamenti e programmazione degli adeguamenti.
Un primo elemento richiede attenzione già da oggi.
L'articolo 5 del regolamento introduce, dal 12 agosto 2026, specifici limiti alla presenza di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. La questione assume particolare importanza perché la Commissione europea ha chiarito che gli imballaggi immessi sul mercato dopo questa data devono rispettare i limiti stabiliti dal PPWR anche qualora siano stati prodotti precedentemente.
Non è previsto, per questa disposizione, un periodo generale nel quale possano essere esaurite le scorte non conformi prodotte prima del 12 agosto. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima della data di applicazione possono invece continuare a circolare.
È una distinzione che rende particolarmente importante, per le imprese interessate, conoscere ciò che viene acquistato e disporre delle informazioni necessarie lungo la propria catena di fornitura.
Sarebbe però riduttivo leggere il PPWR soltanto attraverso gli obblighi che acquistano efficacia immediata.
Il regolamento disegna un percorso molto più ampio, destinato a svilupparsi negli anni attraverso requisiti relativi, tra gli altri aspetti, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla minimizzazione degli imballaggi, all'etichettatura, al riutilizzo e alla responsabilità estesa del produttore.
Per le aziende si apre pertanto una fase nella quale la capacità di programmare può assumere un'importanza pari a quella della conformità normativa. Anticipare eccessivamente un investimento, quando criteri tecnici e atti di attuazione devono ancora essere definiti, può infatti generare inefficienze; attendere troppo, d'altra parte, può concentrare costi e adeguamenti quando le scadenze saranno ormai prossime.
In questa progressione emerge una questione economica che merita attenzione: la dimensione dell'impresa.
Le organizzazioni maggiori dispongono generalmente di strutture tecniche, legali, acquisti e compliance capaci di seguire l'evoluzione normativa, dialogare con i fornitori e distribuire gli eventuali costi di adeguamento su volumi considerevoli. Nelle micro e piccole imprese, invece, le medesime funzioni sono spesso concentrate in strutture più snelle e ogni modifica del packaging, della documentazione o della catena di approvvigionamento può assumere un'incidenza proporzionalmente differente.
Non possiamo ancora concludere che il PPWR produrrà necessariamente maggiori difficoltà per queste imprese; possiamo, però, affermare che proprio su di esse sarà opportuno misurarne con particolare attenzione gli effetti.
Costi di adeguamento, disponibilità dei materiali, rapporti con i fornitori e accesso alle informazioni tecniche costituiscono, pertanto, quattro variabili che meritano di essere osservate durante la progressiva applicazione della disciplina.
La questione assume un interesse particolare anche per la Campania e per la provincia di Caserta, dove sono presenti filiere nelle quali il packaging svolge una funzione essenziale: agroalimentare, lattiero-caseario, conserve, bevande, trasformazione delle plastiche, commercio e distribuzione.
Non vi è, naturalmente, una specificità territoriale nella norma europea. Vi è invece una struttura produttiva che rende utile comprendere come i nuovi requisiti si trasferiranno lungo le filiere, dal produttore dell'imballaggio al trasformatore, dal confezionatore al distributore, fino all'impresa che commercializza il prodotto finito.
Per questa ragione, mentre il nuovo quadro europeo entra nella sua fase applicativa, ritengo necessario affiancare alla conoscenza della norma l'osservazione di ciò che accadrà concretamente nelle imprese.
Le eventuali difficoltà dovranno essere raccolte, classificate e valutate, distinguendo il singolo problema aziendale dalla criticità ricorrente, il costo fisiologico dell'adeguamento dall'onere sproporzionato, la necessità di un chiarimento tecnico dalla questione che possa richiedere un'interlocuzione istituzionale.
Solo attraverso questa distinzione sarà possibile costruire valutazioni fondate.
Il PPWR accompagnerà il sistema produttivo europeo per molti anni e la sua attuazione richiederà ancora atti tecnici, chiarimenti e successive scadenze. Sarà quindi nell'interesse delle imprese, delle loro rappresentanze e delle istituzioni mantenere aperta una capacità di osservazione che permetta di individuare tempestivamente gli effetti prodotti dalla nuova disciplina.
Giunti a questo punto, la questione riguarda anche la qualità dell'attuazione: regole certe, imprese adeguatamente informate e capacità di programmare gli investimenti costituiscono condizioni necessarie affinché gli obiettivi ambientali perseguiti dall'Unione possano procedere insieme alla competitività del sistema produttivo.
Seguire questa transizione con competenza, con equilibrio e con attenzione alle differenti dimensioni aziendali sarà, pertanto, una responsabilità che istituzioni e rappresentanze produttive dovranno esercitare lungo tutto il percorso di applicazione del nuovo regolamento.
Dott. Andrea Striano
Dipartimento Nazionale Imprese e Mondi Produttivi – Fratelli d'Italia
Responsabile Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi – Provincia di Caserta
Fonti: Regolamento (UE) 2025/40; Commissione europea, Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR); Commissione europea, Guidance document for Regulation (EU) 2025/40.



