Il Preposto: una nuova figura di garante della sicurezza

di Fabio Petracci



Nel campo della vigenza del DLGS 626/1994 e del successivo DLGS 81/2008, le figure garanti della sicurezza erano individuate in quelle del datore di lavoro e su delega di quest’ultimo in quella del dirigente.

Trovavamo poi altre figure di supporto tra le quali quella del preposto.

Questa figura secondo quanto prevedeva l’allora vigente articolo 2 del DLGS 81/2008 al comma 1 doveva possedere delle competenze professionali connesse al settore di operatività, adeguati poteri gerarchici in tale ambito, poteri di attuare in tale contesto le direttive aziendali, poteri di iniziativa circoscritti alle funzioni attribuite.

Gradatamente la giurisprudenza, notando uno iato considerevole tra la programmazione della sicurezza a livello dirigenziale e la sua applicazione in ambito operativo, ebbe ad ampliare le attribuzioni e le responsabilità di questa figura professionale.

La cosiddetta Mini-Riforma in tema di sicurezza costituita dal successivo decreto legge 146/2021 poi convertito nella legge 215/2021 apporta rilevanti modifiche sull’argomento, modificando gli articoli 18,19,26,37 del DLGS 81/2008 nei termini che andremo ad esaminare:

  • Il nuovo testo dell’articolo 18 del DLGS 81/2008 cosi come modificato dal DL 146/2021 ha introdotto per il datore di lavoro l’obbligo peraltro sanzionato penalmente di individuare ed indicare il preposto. Lo stesso articolo con il nuovo comma 9 bis stabilisce come il preposto non debba subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e come gli accordi ed i contratti collettivi possano stabilire specifici emolumenti spettanti al preposto per lo svolgimento della propria attività. Si ritiene che tale obbligo di individuazione ed indicazione del preposto sia tassativo in quanto, trattandosi di obbligo sanzionato penalmente, la norma debba indentificare con estrema precisione la fattispecie contemplata.
  • Importante pure il successivo articolo 18 del DLGS 81/2008 oggetto di modifica laddove individua i nuovi poteri attribuiti alla figura del preposto. Nel precedente regime dell’articolo 18 i poteri e le competenze della figura professionale del preposto erano ristretti all’ambito del controllo del proprio ambito di attività, nel riferire eventuali anomalie alla dirigenza e nell’intervenire direttamente laddove necessario esercitando anche poteri di verifica, controllo e segnalazione. Poteva in qualche modo definirsi un mero guardiano della sicurezza. L’articolo 19, ora estende tali poteri alla facoltà di interdire e sospendere l’attività, laddove si manifestino situazioni di pericolo, fornendo anche le opportune indicazioni. Come vedremo, si verifica una devoluzione anche se limitata degli obblighi di pensare ed organizzare la sicurezza del lavoro. In pratica l’attività di programmazione della sicurezza viene per il tramite questa figura professionale trasferita sul piano operativo. In qualche modo la sicurezza pensata sulla scrivania diviene oggetto di decisione e programmazione anche nei reparti.
  • Estende l’importanza delle funzioni del preposto anche alla programmazione ed organizzazione degli appalti l’art. 26 del DLGS 81/2008 oggetto di modifica che impone per le aziende che opera-no in regime di appalto o di subappalto di comunicare al committente il nominativo dei preposti.
  • Di seguito il nuovo testo dell’art. 37 del DLGS 81/2018 preve espressamente gli obblighi formativi per i preposti che compendano formazione e aggiornamento periodico con modalità in presenza ripetute con cadenza biennale e la cui attuazione dovrà essere individuata nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

La situazione normativa così delineata impone quindi tassativamente l’individuazione della persona del preposto. Tale adempimento non è sempre di facile soluzione per le piccole aziende.
Inoltre si impone per il preposto un adeguato trattamento retributivo di competenza della contrattazione collettiva .
Potrebbe addirittura in questo caso, imporsi una modifica degli inquadramenti contrattuali per coloro che sono nominati preposti.
Si è portati a ritenere che la norma che consente la previsione contrattuale di uno specifico emolumento, possa qualora applicata, evitare richieste di superiore inquadramento o addirittura in funzione derogatoria.
Inoltre è prevista per i preposti un’adeguata e specifica formazione coerente con i compiti affidati.