LEGGE CARTABIA - NOVITÀ IN TEMA DI COOPERATIVE: licenziamenti ed esclusione dalla compagine societaria passano nella competenza del tribunale del lavoro
di Fabio Petracci
La novità legislativa.
Dal 1 marzo 2023, il Giudice del Lavoro è competente a giudicare il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa ed è altresì competente a decidere le questioni relative al rapporto associativo.
E’ così stato introdotto con la legge Cartabia l’articolo 441 ter CPC che ora così stabilisce:
“Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.”
Ciò significa che nel caso di licenziamento di socio lavoratore dipendente da cooperativa, unico giudice competente sarà il Tribunale del lavoro e ciò anche qualora oggetto del giudizio sul licenziamento, sia per la risoluzione del rapporto associativo che prima era di esclusiva competenza del Giudice ordinario.
Prosegue così il processo di attrazione della normativa in tema di lavoro nelle cooperative a quella del lavoro subordinato nell’impresa che ha attraversato diversi momenti e fasi.
La vecchia concezione. Il rapporto di lavoro in cooperativa come rapporto associativo.
Inizialmente il rapporto di lavoro nell’ambito delle cooperative era considerato principalmente un semplice rapporto associativo cui comunque si applicavano taluni istituti del diritto del lavoro come il regime previdenziale previsto dal RD 1424/1924 e la disciplina in tema di orario di lavoro (RDL n.692/1923).
Fu solo con la sentenza n.10906 del 30.10.1998 che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ferma la natura associativa del rapporto cooperativo cui si applicavano le regole dello statuto e del contratto associativo, avevano stabilito la competenza del Giudice del Lavoro a giudicare di tale rapporto in quanto l’articolo 409 n.3 del codice di procedura civile aveva esteso la competenza del Giudice del lavoro anche a fattispecie diverse dal lavoro subordinato.
La duplicazione dei rapporti (associativo e lavorativo) La legge n.142/2001 instaura accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.
Più tardi, era promulgata la legge n.142 / 2001 che suddivideva i soci di cooperativa a seconda del contratto di lavoro che le cooperative erano tenute a stipulare a margine del contratto di adesione alla cooperativa, in soci lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori dipendenti.
Il successivo articolo 5 della medesima disposizione di legge stabiliva quindi che:
“Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.”
La stessa norma poi però precisava che restavano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
In sostanza, tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro instaurato, compreso il licenziamento, erano di competenza del Giudice del Lavoro, tranne le questioni societarie che restavano di competenza del giudice ordinario.
Era inoltre previsto, in tema di licenziamento che l’applicazione dell’articolo 18 della legge 300/70 ( quindi reintegra o risarcimento in termini più elevati ) non avveniva allorquando fosse cessato con il rapporto di lavoro anche il rapporto associativo.
In quest’ultimo caso, di fronte ad un licenziamento illegittimo, se la cooperativa anche superava il limite di dipendenti previso dall’articolo 18, in presenza della legittima cessazione del rapporto associativo, era applicata la sola tutela risarcitoria prevista per le aziende o cooperative inferiori ai 15 dipendenti.
Quindi in passato, il lavoratore poteva avere l’interesse ad impugnare anche l’atto di esclusione dalla cooperativa ed in tal caso, era costretto a rivolgersi al Tribunale delle Imprese con una duplicazione di procedimenti.
Conclusioni.
Il rapporto di lavoro con le cooperative fatte salve le specifiche normative che lo riguardano, va confluendo verso l’ordinaria normativa del lavoro.
Anche la doppia esclusione (dalla compagine sociale ed il licenziamento) passa al vaglio del Tribunale del Lavoro.
La novità legislativa.
Dal 1 marzo 2023, il Giudice del Lavoro è competente a giudicare il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa ed è altresì competente a decidere le questioni relative al rapporto associativo.
E’ così stato introdotto con la legge Cartabia l’articolo 441 ter CPC che ora così stabilisce:
“Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.”
Ciò significa che nel caso di licenziamento di socio lavoratore dipendente da cooperativa, unico giudice competente sarà il Tribunale del lavoro e ciò anche qualora oggetto del giudizio sul licenziamento, sia per la risoluzione del rapporto associativo che prima era di esclusiva competenza del Giudice ordinario.
Prosegue così il processo di attrazione della normativa in tema di lavoro nelle cooperative a quella del lavoro subordinato nell’impresa che ha attraversato diversi momenti e fasi.
La vecchia concezione. Il rapporto di lavoro in cooperativa come rapporto associativo.
Inizialmente il rapporto di lavoro nell’ambito delle cooperative era considerato principalmente un semplice rapporto associativo cui comunque si applicavano taluni istituti del diritto del lavoro come il regime previdenziale previsto dal RD 1424/1924 e la disciplina in tema di orario di lavoro (RDL n.692/1923).
Fu solo con la sentenza n.10906 del 30.10.1998 che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ferma la natura associativa del rapporto cooperativo cui si applicavano le regole dello statuto e del contratto associativo, avevano stabilito la competenza del Giudice del Lavoro a giudicare di tale rapporto in quanto l’articolo 409 n.3 del codice di procedura civile aveva esteso la competenza del Giudice del lavoro anche a fattispecie diverse dal lavoro subordinato.
La duplicazione dei rapporti (associativo e lavorativo) La legge n.142/2001 instaura accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.
Più tardi, era promulgata la legge n.142 / 2001 che suddivideva i soci di cooperativa a seconda del contratto di lavoro che le cooperative erano tenute a stipulare a margine del contratto di adesione alla cooperativa, in soci lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori dipendenti.
Il successivo articolo 5 della medesima disposizione di legge stabiliva quindi che:
“Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.”
La stessa norma poi però precisava che restavano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
In sostanza, tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro instaurato, compreso il licenziamento, erano di competenza del Giudice del Lavoro, tranne le questioni societarie che restavano di competenza del giudice ordinario.
Era inoltre previsto, in tema di licenziamento che l’applicazione dell’articolo 18 della legge 300/70 ( quindi reintegra o risarcimento in termini più elevati ) non avveniva allorquando fosse cessato con il rapporto di lavoro anche il rapporto associativo.
In quest’ultimo caso, di fronte ad un licenziamento illegittimo, se la cooperativa anche superava il limite di dipendenti previso dall’articolo 18, in presenza della legittima cessazione del rapporto associativo, era applicata la sola tutela risarcitoria prevista per le aziende o cooperative inferiori ai 15 dipendenti.
Quindi in passato, il lavoratore poteva avere l’interesse ad impugnare anche l’atto di esclusione dalla cooperativa ed in tal caso, era costretto a rivolgersi al Tribunale delle Imprese con una duplicazione di procedimenti.
Conclusioni.
Il rapporto di lavoro con le cooperative fatte salve le specifiche normative che lo riguardano, va confluendo verso l’ordinaria normativa del lavoro.
Anche la doppia esclusione (dalla compagine sociale ed il licenziamento) passa al vaglio del Tribunale del Lavoro.