L’INDUSTRIA 4.0 E 5.0 - ADDIO INDUSTRIA 4.0. START PIANO TRANSIZIONE 5.0

di Ortensio Falco




Con il D.L. 19/2024 si dà inizio alla nuova era dell’industria 5.0. L’obiettivo annunciato rimane:

  • riduzione dei consumi energetici almeno del 3%;
  • crediti d’imposta sino al 45% per investimenti fino a 2,5 mln (3°livello);

Il tanto atteso Decreto Legge attuativo per le ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR pubblicato in gazzetta lo scorso 2 marzo 2024 però non lascia spazio alle incertezze:

«occorre pianificare gli investimenti in tempi strettissimi» in quanto gli investimenti realizzati nel 2024 enel 2025 sono assoggettati all’attestazione mediante la comunicazione di accettazione dal parte del GSE in merito all’importo disponibile e la compensazione deve essere effettuata entro fine 2025 con salvaguardia di riporto al 2026 per il credito non utilizzato.

Che tipo di investimento quindi gode dei benefici 5.0?

Secondo l’art. 38 c.4 del D.L. 19/2024 per investimenti in beni materiali e immateriali-Transizione 5.0 intendiamo quelli con caratteristiche 4.0 (allegati A e B Legge 232/2016) e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, ovvero il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei pro-cessi non inferiore al 5%.

Il progetto di innovazione deve prevedere beni ai sensi dell’allegato B Legge 232/2016 e nello specifico:

a) software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o infine introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a);

c) spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione e/o o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al massimo di 300.000,00 euro a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Cose da sapere? Come occorre procedere? Chi fa cosa?

«IL CREDITO TRANSIZIONE 5.0 NON È CUMULABILE NÉ CON IL CREDITO 4.0. MATERIALE E IMMATERIALE, NÉ CON QUELLO PRE INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA»

«Per quanto concerne le formalità si attende entro il 1 aprile il Decreto da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché possa chiarire la comunicazione al GSE e la disponibilità del credito»

«Il beneficio è subordinato alle certificazioni rilasciate da un valutatore indi-pendente che verifica il rispetto all’ammissibilità del progetto e il completamento degli investimenti, in due fasi:

1.ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da sostenere;

2.ex post, la verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante; »

«I soggetti abilitati sono:

a)Soggetti esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339);

b)Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.