RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: un nuovo capitolo nell’esercizio dell’autotutela

di Antonio Procida




Le specificità delle obbligazioni tributarie hanno da sempre messo in difficoltà gli Enti impositori nella gestione del potere di autotutela, specialmente in quelle fatti-specie in cui, nonostante il riconoscimento delle considerazioni del contribuente, l'atto era già diventato definitivo. Dal 18 gennaio 2024, con la riforma dello Statuto del Contribuente (Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023), il Legislatore interviene, seppur timidamente, sullo strumento autotutela, “normando” tempi e modalità per l'esercizio, differenziando quella obbligatoria da quella facoltativa.

L’autotutela obbligatoria – Il nuovo articolo 10-quater della Legge n. 212 del 27.07.2000, introducendo nel nostro ordinamento l’autotutela obbligatoria, prevede che l’Amministrazione finanziaria proceda all’annullamento totale o parziale di atti impositivi, senza necessità di istanza di parte, nei “casi di manifesta illegittimità dell’atto o della imposizione” riferiti a:

a) errore di persona - b) errore di calcolo - c) errore individuazione del tributo - d) errore materiale facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria - e) errore presupposto d’imposta - f) mancata considerazione di pagamenti eseguiti - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti.

In tal modo è posto in capo all’Ente impositore l’obbligo di procedere, nei casi rigorosamente riportati dell’articolo 10-quater, all’annullamento degli atti purché non sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato o che non sia decorso più di un anno dalla definitività dell’atto.

L’ulteriore aspetto da evidenziare è legato alla responsabilità del funzionario responsabile. La nuova normativa prevede infatti che la responsabilità riguardante le valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria è limitata alle sole ipotesi di dolo. Quindi l’ingiustificato annullamento d’ufficio di un atto nei casi di obbligatorietà, solo limitatamente alle ipotesi di dolo, legittima una condanna per danno erariale.

L’autotutela facoltativa - Fuori dai casi previsti dall’articolo 10-quater, gli Enti impositori possono sempre e comunque procedere all’annullamento degli atti, anche senza che sia intervenuta istanza del contribuente, laddove sia chiara l’illegittimità o l’infondatezza dell’atto stesso (articolo 10-quinquies). In buona sostanza l’autotutela facoltativa può essere sempre esercitata e questo sia nei casi non previsti dall’articolo 10-quater e sia laddove l’ente, in autonomia o su istanza di parte, considerando la palese illegittimità o infondatezza dell’atto, intenda procedere all’annullamento successivamente al decorrere del termine di un anno. Anche in questo caso opera la limitazione di responsabilità in capo al funzionario responsabile. Il nuovo contenzioso tributario - Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 219/2023 in materia di autotutela vanno chiaramente interconnesse con le modifiche al contenzioso tributario di cui al Decreto Legislativo n. 220/2023 che considera il rifiuto all’istanza in autotutela un atto autonomamente impugnabile. Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992, il ricorso può essere proposto anche contro il rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela obbligatoria e contro il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela facoltativa. Nel caso di autotutela obbligatoria è, dunque, impugnabile sia il rifiuto espresso (diniego) che il rifiuto tacito (silenzio), differenziando il termine per l’impugnazione: cioè, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rifiuto; dopo 90 giorni dalla domanda di autotutela nel caso di silenzio-rifiuto. Nel caso di autotutela facoltativa è impugnabile soltanto il rifiuto espresso, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rifiuto. Le modifiche apportate allo Statuto del Contribuente in materia di autotutela sebbene timide cercano di fornire una cornice normativa chiara, bilanciando il diritto del contribuente con la necessità di correggere errori e risolvere conflitti attuali e potenziali. Solo il tempo e l’esperienza potranno dire se questo nuovo assetto sarà più incisivo rispetto al passato.