SICUREZZA SUL LAVORO - CAPORALATO: quando la violazione delle norme contrattuali in tema di lavoro diventa reato.

di Fabio Petracci




L’articolo 603 bis comma 2 del codice penale. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Numerose sono le norme nel diritto del lavoro atte, secondo costituzione, alla protezione del lavoratore.
Talora in situazioni di particolare gravità vi si affianca anche il diritto penale con ipotesi che possono facilmente concretizzarsi in molteplici ambienti di lavoro con gravi conseguenze per l’imprenditore.
Parleremo dell’articolo 603 bis di cui per chiarezza trascriviamo il testo vigente:
Di seguito, il testo attuale dell’articolo 603 bis:
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
  3. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
La normativa appena esaminata è stata sostituita dalla legge n.199/2016 che prevede al posto di un unico reato, ben due reati.”
Rispetto alla precedente ipotesi criminosa di cui al precedente teste risalente al 2011 il riconoscimento della fattispecie dello sfruttamento risulta più facile da individuare.
Diversamente dalla precedente norma di legge, non è più necessario che lo sfruttamento sia accompagnato da violenza o minaccia.
Si colpisce non solo la figura del caporale come colui che recluta i lavoratori da sfruttare, ma anche l’utilizzatore.
Al fine di rendere identificabile e certa la fattispecie criminosa sono introdotti degli importanti indici rivelatori dello sfruttamento che debbono ricorrere ripetutamente ed in maniera significativa nel corso del rapporto di lavoro.
Essi sono:
  • retribuzioni palesemente difformi dai contratti;
  • violazione orario di lavoro e riposi;
  • violazione di norme sulla sicurezza e sull’igiene;
  • condizioni di lavoro e di alloggio degradanti.
Affinchè si verifichi l’ipotesi di reato, è sufficiente lo sfruttamento dello stato di bisogno e non serve più il riferimento al più grave stato di necessità.
E’ sufficiente per configurare il reato anche il ricorrere di uno solo degli indici sopraindicati. (Cassazione penale Sez. IV, 08/06/2023, n. 33889 )
La precedente normativa prevedeva inoltre che ci fosse un’organizzazione dietro allo sfruttamento, ora ciò non è più necessario anche un solo soggetto può mettere in atto la condotta di sfruttamento del lavoro altrui penalmente rilevante.
E’ introdotta la confisca obbligatoria per i proventi da reato. E’ possibile l’arresto in flagranza.
Alle vittime del caporalato, sono estesi i benefici previsti per le vittime della tratta.
La nuova legge prevede inoltre anche delle circostanze attenuanti per coloro che collaborano con la giustizia.
Così impostata e migliorata la norme più che apparire come un adattamento del diritto a nuove condizioni di sfruttamento.