Sicurezza sul lavoro - Controllo a distanza del lavoratore: indagini investigative in ambito lavorativo. Quando sono leciti?

di Fabio Petracci



In un quadro generale, il primo riferimento ai controlli a distanza della prestazione lavorativa è dato dall’articolo 4 della legge 300/70.

La norma in questione è stata modificata dal DLGS 151/2015 (Jobs Act) che così stabilisce:

1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».”

In sintesi cosa è cambiato?

In pratica, i divieti già esistenti e contenuti nell’articolo 4 legge 300/70 sono rimossi per quanto riguarda gli strumenti per il controllo degli accessi e delle presenze, nonché agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione.

Inoltre le risultanze di questi sistemi di controllo possono essere utilizzate anche ai fini disciplinari (articolo 3 DLGS 151/2015) a patto che sia fornita al lavoratore idonea informazione sulle modalità di uso di questi strumenti e ferme le tutele contenute nel DLGS 196/2003 (Codice della Privacy). Ne deriva, che anche i controlli ammessi in quanto derivanti dall’uso di sistemi atti a rilevare la presenza, o in uso ai lavoratori, dovrebbero avere come scopo primario quello per il quale sono stati addottati, mentre comunque diverrebbero illeciti allorquando tale scopo fosse solo un pretesto per il controllo della produzione. In ogni caso, la normativa di cui all’articolo 4 legge 300/70 va ad integrarsi con quella comune al regime della protezione dei dati personali (privacy) di cui al DLGS 196/2003.

Va chiarito che, anche mediante i controlli sui mezzi e gli strumenti affidati al lavoratore, non è possibile dar luogo ad un controllo della sua produzione. Dunque, le forme di controllo dell’attività in forma occulta ed a mezzo di sistemi informatici sono ammesse esclusivamente per la tutela dei beni aziendali. Non tutti i controlli informatici ed occulti rientrano però nei limiti dell’articolo della legge 300/70. La Cassazione con la sentenza 11/10/2023, n. 28378 ha meglio chiarito questi limiti, stabilendo che in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, il datore di lavoro possa dar luogo ad indagini investigative e controlli occulti anche con mezzi informatici. In questo caso però, ha precisato la Suprema Corte con la sentenza in esame, e rapportandosi anche con il codice della privacy, deve comunque essere assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali con le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. Nel caso di procedura disciplinare, deve però essere indicato il nominativo dei soggetti che hanno eseguito le indagini o della società di investigazione di ciò incaricata.

L'eventuale mancanza di tale indicazione inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l'inutilizzabilità, ai sensi della normativa in tema di privacy dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. Per contro, la Cassazione con la medesima sentenza ha ritenuto sussistere i limiti di cui all'articolo 4 legge 300/70 con la conseguente approvazione del sistema di controllo da parte delle RSA o dell'Ispettorato del Lavoro, allorquando non si sia in presenza di fondati sospetti di illeciti e si voglia solo ed esclusivamente dar luogo a controlli preventivi e generalizzati.

Di seguito, sintetizzeremo i termini di questa complessa e non semplice materia:

Articolo 4 legge 300/70

1.Consente l'utilizzazione di mezzi di lavoro che consentono il controllo a distanza del lavoratore (computer, satellitare etc) senza necessità di autorizzazione alcuna, ma senza che ne derivi un controllo della prestazione come produzione, ma esclusivamente per prevenire danni ai beni aziendali e condotte illecite.

2.Consente la generale applicazione in azienda di mezzi di controllo occulto o informatico ai soli fini di tutela del patrimonio aziendale o della prevenzione di illeciti e non della prestazione – produzione, esclusivamente con il benestare delle RSA – RSU o dell'Ispettorato del Lavoro.

3.Consente qualunque tipo di controllo, purché rispettoso della dignità del lavoratore, allorquando sorga il fondato sospetto della commissione di illeciti.

In quest'ultimo caso nella fase applicativa della sanzione, dovranno essere forniti i dati relativi alle indagini condotte.