di Fabio Petracci
L’articolo 603 bis comma 2 del codice penale. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Numerose sono le norme nel diritto del lavoro atte, secondo costituzione, alla protezione del lavoratore.
Talora in situazioni di particolare gravità vi si affianca anche il diritto penale con ipotesi che possono facilmente concretizzarsi in molteplici ambienti di lavoro con gravi conseguenze per l’imprenditore.
Parleremo dell’articolo 603 bis di cui per chiarezza trascriviamo il testo vigente:
Di seguito, il testo attuale dell’articolo 603 bis:
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
La normativa appena esaminata è stata sostituita dalla legge n.199/2016 che prevede al posto di un unico reato, ben due reati.”
Rispetto alla precedente ipotesi criminosa di cui al precedente teste risalente al 2011 il riconoscimento della fattispecie dello sfruttamento risulta più facile da individuare.
Diversamente dalla precedente norma di legge, non è più necessario che lo sfruttamento sia accompagnato da violenza o minaccia.
Si colpisce non solo la figura del caporale come colui che recluta i lavoratori da sfruttare, ma anche l’utilizzatore.
Al fine di rendere identificabile e certa la fattispecie criminosa sono introdotti degli importanti indici rivelatori dello sfruttamento che debbono ricorrere ripetutamente ed in maniera significativa nel corso del rapporto di lavoro.
Essi sono:
Affinchè si verifichi l’ipotesi di reato, è sufficiente lo sfruttamento dello stato di bisogno e non serve più il riferimento al più grave stato di necessità.
E’ sufficiente per configurare il reato anche il ricorrere di uno solo degli indici sopraindicati. (Cassazione penale Sez. IV, 08/06/2023, n. 33889 )
La precedente normativa prevedeva inoltre che ci fosse un’organizzazione dietro allo sfruttamento, ora ciò non è più necessario anche un solo soggetto può mettere in atto la condotta di sfruttamento del lavoro altrui penalmente rilevante.
E’ introdotta la confisca obbligatoria per i proventi da reato. E’ possibile l’arresto in flagranza.
Alle vittime del caporalato, sono estesi i benefici previsti per le vittime della tratta.
La nuova legge prevede inoltre anche delle circostanze attenuanti per coloro che collaborano con la giustizia.
Così impostata e migliorata la norme più che apparire come un adattamento del diritto a nuove condizioni di sfruttamento.



