Di Marica Grande
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha introdotto un quadro normativo organico volto a favorire l’emersione tempestiva della crisi e la sua risoluzione attraverso strumenti che privilegiano la continuità aziendale. Tra questi, la “composizione negoziata della crisi” rappresenta un percorso stragiudiziale e volontario che offre all’imprenditore in difficoltà una serie di tutele e vantaggi significativi, finalizzati a proteggere il patrimonio aziendale e a facilitare il buon esito delle trattative con i creditori. La composizione negoziata è un percorso confidenziale e volontario, accessibile tramite una piattaforma telematica nazionale, in cui un esperto indipendente e terzo agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori per individuare una soluzione idonea al superamento della crisi. Il principale vantaggio operativo per l’imprenditore che accede a tale procedura è la possibilità di richiedere l’applicazione di “misure protettive”. Le misure protettive hanno lo scopo di “congelare” le iniziative individuali dei creditori, creando uno scudo protettivo attorno al patrimonio dell’imprenditore per consentirgli di condurre le trattative in un contesto di stabilità. Ai sensi dell’art. 54, comma 2, del CCII, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, con la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (o di una richiesta specifica di misure protettive), i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Questo divieto ha una portata ampia. La giurisprudenza, ha interpretato la nozione di “patrimonio del debitore” in senso esteso, includendo non solo i beni di sua proprietà, ma anche tutti i beni di terzi che sono strumentali all’esercizio dell’impresa, come ad esempio un immobile in leasing. L’obiettivo è preservare l’integrità e la funzionalità dell’azienda, che è il presupposto per qualsiasi piano di risanamento . Inoltre, durante la vigenza delle misure protettive, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. L’imprenditore può richiedere le misure protettive contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata o anche in una fase successiva. Le misure possono essere concesse dal tribunale per un periodo compreso tra 30 e 120 giorni, prorogabile su richiesta delle parti e con il parere favorevole dell’esperto, ma la loro durata complessiva non può superare i 240 giorni. Un altro vantaggio cruciale, specificamente previsto per le società di capitali, è la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale a fronte di perdite rilevanti. L’art. 20 del CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, stabilisce che l’imprenditore, con la pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese, può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le S.p.A., in caso di perdite superiori a un terzo del capitale), 2447 (per le S.p.A., in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), 2482-bis, commi 4, 5 e 6 (norme analoghe per le S.r.l.), e 2482-ter (per le S.r.l., in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) del codice civile Inoltre, per effetto della medesima disposizione, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, comma 1, numero 4), c.c. Questa “sterilizzazione” delle perdite consente agli organi amministrativi di concentrarsi sulla gestione della crisi e sulla predisposizione di un piano di risanamento, senza la pressione di dover immediatamente convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale, la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione. Oltre alle misure protettive e alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, il percorso della composizione negoziata offre ulteriori benefici strategici:
- Durante le trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Tuttavia, deve operare in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, se insolvente, nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione o i pagamenti non coerenti con le trattative devono essere preventivamente comunicati all’esperto.
- Gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata conservano i loro effetti e non sono soggetti ad azione revocatoria, anche in caso di successiva liquidazione giudiziale. Questo fornisce una “safe harbour” che incentiva il compimento di operazioni necessarie al risanamento. Analogamente, non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento. Ciò riduce il rischio per le controparti che continuano a operare con l’impresa in crisi.
- La legge stabilisce espressamente che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato . L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca delle linee di credito concesse . Inoltre, la concessione di nuova finanza a un’impresa in crisi, se operata nell’ambito di un ragionevole tentativo di risanamento valutato ex ante, non integra la fattispecie di “abusiva concessione di credito”. Questo principio, noto come business judgment rule, protegge gli istituti di credito che scelgono di sostenere l’impresa, favorendo l’afflusso di nuove risorse finanziarie indispensabili per la continuità aziendale In conclusione, il legislatore, attraverso la composizione negoziata e gli istituti ad essa collegati, ha messo a disposizione dell’imprenditore un potente arsenale di strumenti protettivi. La sospensione delle azioni esecutive e degli obblighi di ricapitalizzazione, unita alla protezione degli atti e all’incentivazione della nuova finanza, crea un ambiente favorevole alla ristrutturazione, spostando il baricentro dalla liquidazione coatta alla ricerca di soluzioni concordate che preservino il valore aziendale e la continuità operativa.
La procedura di composizione negoziata della crisi, pur essendo concepita come uno strumento flessibile per favorire il risanamento aziendale, spesso non raggiunge l’esito sperato, ovvero un accordo di ristrutturazione. Le ragioni di tale insuccesso sono molteplici e possono essere ricondotte a fattori strutturali della procedura stessa, allo stato di avanzamento della crisi e al comportamento delle parti coinvolte.Il principale motivo per cui la composizione negoziata può fallire risiede nella sua stessa natura: si tratta di un “percorso” stragiudiziale, volontario e basato sulla negoziazione tra le parti. L’esperto nominato ha il compito di “agevolare le trattative”, ma non ha poteri coercitivi per imporre una soluzione. Egli “non si sostituisce all’imprenditore ma lo affianca” Di conseguenza, se manca la volontà di una o più parti cruciali (in primis l’imprenditore e i creditori strategici) di trovare un punto d’incontro, la procedura è destinata a bloccarsi. La composizione negoziata è disegnata per affrontare situazioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, a condizione che il risanamento dell’impresa risulti “ragionevolmente perseguibile”. Spesso, tuttavia, le imprese vi accedono quando la crisi è già in uno stadio avanzato e non più “reversibile”. L’esperto ha il dovere di valutare l’effettiva possibilità di risanamento. Se, anche dopo aver convocato l’imprenditore e i creditori, “non ravvisa concrete prospettive di risanamento”, deve darne notizia e procedere all’archiviazione dell’istanza. Questo accade quando il piano presentato dall’imprenditore è manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi, inclusa una minima soddisfazione per i creditori, rendendolo non credibile. Anche quando un piano di risanamento è teoricamente valido, il comportamento dei creditori è determinante. Sebbene la legge imponga a banche e intermediari finanziari di “partecipare alle trattative in modo attivo e informato”, questo non si traduce in un obbligo di accettare le proposte del debitore . Le decisioni delle banche sono guidate anche dalla disciplina di vigilanza prudenziale . Una banca potrebbe ritenere che la prosecuzione del rapporto di credito comporti un rischio non più sostenibile e, pur non potendo revocare le linee di credito per il solo fatto dell’accesso alla procedura, potrebbe farlo per ragioni legate alla propria valutazione del merito creditizio, dandone specifica motivazione . Una tale decisione può privare l’impresa della liquidità necessaria per la continuità e far naufragare ogni tentativo di risanamento. Inoltre, alcuni creditori potrebbero adottare un atteggiamento ostruzionistico o aggressivo, preferendo attendere l’esito di una procedura di liquidazione giudiziale piuttosto che accettare un accordo che potrebbe comportare sacrifici. Sebbene la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, specialmente se accompagnata da misure protettive, impedisca la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, non ne blocca l’avvio. Un creditore può comunque depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione, e il tribunale può procedere con l’istruttoria . Questa “spada di Damocle” crea una pressione costante sull’imprenditore e influenza la dinamica delle trattative. La protezione offerta è temporanea e strettamente legata alla durata e al buon esito delle trattative. In conclusione, il fallimento della composizione negoziata è un evento tutt’altro che raro, intrinsecamente legato alla sua struttura non impositiva. L’esito negativo si verifica quando la crisi aziendale è troppo grave per essere risanata, quando il piano del debitore è irrealistico, o, più frequentemente, quando gli interessi contrapposti delle parti e la mancanza di fiducia reciproca impediscono il raggiungimento di un consenso, che rimane il presupposto indispensabile per il successo della procedura. Ma ecco che interviene un ulteriore vantaggio previsto dal legislatore: il concordato semplificato, che rappresenta uno strumento di risoluzione della crisi che offre significativi vantaggi all’imprenditore. Esso si configura come uno degli esiti possibili della composizione negoziata, qualora le trattative non abbiano avuto successo nonostante si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Il vantaggio più rilevante e qualificante del concordato semplificato è l’assenza della fase di votazione da parte dei creditori. A differenza del concordato preventivo ordinario, la cui approvazione è subordinata al raggiungimento di specifiche maggioranze del ceto creditorio, il concordato semplificato “non contempla la votazione dei creditori”. il concordato semplificato offre all’imprenditore meritevole una via d’uscita efficiente e strutturata dalla crisi, i cui principali vantaggi sono:
- Superamento del consenso dei creditori, eliminando il rischio di stallo dovuto a veti o inerzie.
- Prevedibilità dell’esito, basato sul confronto oggettivo con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Flessibilità nella ristrutturazione del debito, consentendo ampi stralci a condizione di assicurare un’utilità maggiore rispetto al fallimento.
- Protezione del patrimonio e blocco delle istanze di liquidazione giudiziale, garantendo la stabilità necessaria per attuare il piano.



