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NEL “DECRETO OMNIBUS”: un nuovo “condono” per il quadriennio 2018-2022

2024-11-26 14:44

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Finanza, decreto, omnibus,

NEL “DECRETO OMNIBUS”: un nuovo “condono” per il quadriennio 2018-2022

di Antonio Procida

di Antonio Procida



Il Decreto Legge 13/2024, convertito in Legge 143/2024, noto come “Decreto Omnibus”, introduce una novità interessante per i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) entro il 31 ottobre 2024 o che “aderiranno” in caso di una eventuale riapertura dei termini: la possibilità di fruire di una sanatoria per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Questa misura, definita come “regime di ravvedimento”, offre limitazioni all’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per quegli anni.
Soggetti beneficiari e requisiti - La sanatoria è riservata ai contribuenti che hanno aderito al CPB entro la scadenza del 31 ottobre 2024 e che abbiano applicato gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale) per gli anni 2018-2022, senza esclusioni. Per coloro che non seguono l’anno solare come periodo di imposta, il regime si applica all’anno fiscale in corso al 31 dicembre di ciascun periodo oggetto di sanatoria.
Come funziona il regime di ravvedimento - Attraverso questo regime, i contribuenti possono regolarizzare uno o più periodi d’imposta tra il 2018 e il 2022, pagando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP. La base imponibile su cui applicare l’imposta si calcola in base all’incremento del reddito rispetto a quanto già dichiarato. Il punteggio ISA ottenuto per ciascun anno è determinante, in quanto su di esso si applicano diverse percentuali, che variano dal 5% al 50% a seconda del punteggio, e differenti aliquote d’imposta (dal 10% al 15%).
Per l’IRAP, invece, l’aliquota è fissata al 3,9%, indipendentemente dal punteggio ISA. Tuttavia, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, vista l’eccezionalità della pandemia, è prevista una riduzione del 30% sull’imposta sostitutiva.
Modalità di pagamento e rateazione - Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o ratealmente, fino a un massimo di 24 rate mensili. In caso di rateizzazione, gli importi saranno maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale a partire dal 31 marzo 2025. Importante sottolineare che, anche in caso di pagamento rateale, non vi sarà decadenza dal beneficio se il contribuente rispetta le scadenze.
Esclusioni e decadenza dal regime - È importante sapere che il “regime di ravvedimento” non sarà accessibile qualora, prima del pagamento dell’imposta (sia in unica soluzione che della prima rata), siano stati notificati Processi Verbali di Constatazione, schemi di atti di accertamento o di recupero di crediti inesistenti per gli anni oggetto di sanatoria.
Inoltre, il contribuente decade dal regime se non rispetta il piano di pagamento delle rate o se subisce l’applicazione di misure cautelari o viene rinviato a giudizio per reati tributari.
I vantaggi del regime di ravvedimento - I contribuenti che aderiscono al “regime di ravvedimento” beneficeranno di una limitazione all’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria. Tuttavia, questa protezione è revocabile in caso di violazioni delle condizioni previste dal Concordato Preventivo Biennale o di gravi reati fiscali.
Estensione dei termini di accertamento - Per coloro che hanno aderito al CPB e adotteranno il regime di ravvedimento, i termini per l’accertamento relativi agli anni dal 2018 al 2021 saranno prorogati fino al 31 dicembre 2027. Se invece non si ricorre al ravvedimento speciale ma vi è stata la sola adesione al CPB, i termini di decadenza per gli accertamenti che scadono al 31 dicembre 2024 saranno estesi fino al 31 dicembre 2025.
Infine, per chi non beneficia del regime di ravvedimento o ne decada, si applicherà una riduzione delle soglie per l’irrogazione di sanzioni accessorie come la sospensione dell’attività, se riferibili ai periodi 2018-2022.