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DIVIETO DI INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E DISTINZIONE TRA APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

2025-07-31 16:23

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Diritto, appalto, interposizione, somministrazione,

DIVIETO DI INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E DISTINZIONE TRA APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

di Marica Grande

di Marica Grande


In via preliminare, è fondamentale chiarire che la pratica di mascherare una fornitura di manodopera attraverso un contratto di appalto di servizi, specialmente quando l’impresa fornitrice è priva delle necessarie autorizzazioni ministeriali, costituisce una violazione di norme imperative dell’ordinamento giuridico italiano. Tale operazione è comunemente definita “interposizione illecita di manodopera” o “appalto non genuino”.
La legislazione italiana, in particolare il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, distingue nettamente il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro. Mentre la somministrazione di lavoro è un’attività lecita ma riservata a soggetti specificamente autorizzati (le Agenzie per il Lavoro), l’appalto di servizi è un contratto tipico disciplinato dall’art. 1655 del Codice Civile. La linea di demarcazione tra le due figure è cruciale per determinarne la liceità.
L’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce i criteri per distinguere un appalto genuino da una somministrazione illecita di manodopera. Un appalto è considerato lecito quando l’appaltatore si assume:

  1. L’organizzazione dei mezzi necessari: L’appaltatore deve disporre di una propria struttura imprenditoriale, che può includere capitali, macchinari, attrezzature e know-how.
  2. L’esercizio del potere organizzativo e direttivo: L’appaltatore deve esercitare un effettivo potere di direzione e controllo sui propri dipendenti impiegati nell’appalto.
  3. L’assunzione del rischio d’impresa: L’appaltatore deve sopportare il rischio economico legato all’esecuzione del contratto, che non può essere meramente traslato sul committente.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito questi principi, sottolineando che:
“il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa” [Cass. Civ., Sez. 6, N. 13413 del 18-05-2021]. Quando questi elementi mancano, si ricade in una fornitura di mere prestazioni lavorative, che è permessa solo ai soggetti autorizzati [Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024]. La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici” fattuali che, se presenti, possono rivelare la natura fittizia di un contratto d’appalto, mascherando in realtà un’interposizione di manodopera. Tra questi, i più significativi sono:
  • Eterodirezione dei lavoratori: Questo è l’elemento più rilevante [Cass. Civ., Sez. 6, N. 13413 del 18-05-2021][Cass. Civ., Sez. 5, N. 18416 del 04-09-2020]. Si verifica quando il personale dell’appaltatore è di fatto diretto e controllato dal committente. L’appaltatore si limita a compiti di mera gestione amministrativa del rapporto, come il pagamento delle retribuzioni e la pianificazione delle ferie, senza avere una reale autonomia organizzativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 13591 del 16-05-2024][Tribunale di Castrovillari, Sentenza n.223 del 5 febbraio 2024].
  • Fornitura di mezzi e attrezzature dal committente: Sebbene non più una presunzione assoluta come sotto la vigenza della L. 1369/1960, la circostanza che il committente fornisca le attrezzature essenziali (sistemi informatici, palmari, macchinari specifici) è un forte indizio della non genuinità dell’appalto [Tribunale di Teramo, Sentenza
    n. 641 del 3 febbraio 2024][Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024].
  • Inserimento stabile nell’organizzazione del committente: I lavoratori dell’appaltatore sono inseriti nel ciclo produttivo del committente, lavorano nei suoi locali, seguono i suoi orari e turni, e non vi è distinzione operativa tra loro e i dipendenti del committente [Tribunale di Teramo, Sentenza n.641 del 3 febbraio 2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 13413 del 18-05-2021].
  • Mancanza di una reale struttura imprenditoriale dell’appaltatore: L’impresa appaltatrice non ha una significativa esperienza nel settore, non dispone di personale tecnico qualificato o di una sede operativa adeguata [Tribunale di Teramo, Sentenza n.641 del 3 febbraio 2024][Cass. Civ., Sez. L, N. 20414 del 29-07- 2019].
  • Corrispettivo basato sulle ore di lavoro: Il compenso pattuito tra committente e appaltatore è calcolato in base alle ore di lavoro prestate e non a un risultato o a un’opera finita, indicando l’assenza di un reale rischio d’impresa in capo all’appaltatore [Cass. Civ., Sez. 5, N. 18396 del 30-06-2021].
Qualora venga accertata la non genuinità dell’appalto, le conseguenze sono significative e si ripercuotono su tutti i soggetti coinvolti.
1. Per il Lavoratore - Costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore (committente): La conseguenza principale è che il lavoratore può chiedere al giudice di accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con il soggetto che ha effettivamente utilizzato la sua prestazione (il committente), con effetto sin dall’inizio della somministrazione [Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024][Cass. Civ., Sez. L, N. 13591 del 16-05-2024][Tribunale di Livorno, Sentenza n.212 del 5 marzo 2024]. Ciò comporta il diritto del lavoratore ad essere riammesso in servizio e a ricevere il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato dal committente [Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024][Tribunale di Livorno, Sentenza n.212 del 5 marzo 2024].
Eccezione per il settore pubblico: Nel caso in cui l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione, la violazione delle norme sulla somministrazione non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a causa del principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso (art. 97 Cost.) [Cass. Civ., Sez. L, N. 3768 del 07-02-2022]. Tuttavia, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, spesso quantificato in via equitativa in un’indennità onnicomprensiva (cd. “danno comunitario”), che può variare da un minimo a un massimo di mensilità dell’ultima retribuzione [Tribunale di Benevento, Sentenza n.687 del 25 giugno 2024][Tribunale Ordinario Tivoli, sez. LA, sentenza n. 1075/2017].
2. Per le Imprese (Committente e Appaltatore): Nullità del contratto: Il contratto di appalto non genuino è nullo [Tribunale di Teramo, Sentenza n.641 del 3 febbraio 2024]. Questa nullità ha importanti riflessi, soprattutto sul piano fiscale. Conseguenze fiscali: La giurisprudenza tributaria è consolidata nell’affermare che, in caso di appalto illecito, i costi sostenuti dal committente non sono deducibili ai fini delle imposte dirette (IRES/IRAP) e l’IVA esposta in fattura non è detraibile [Cass. Civ., Sez. 5, N. 7440 del 08-03-2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 22233 del 06-08-2024]. Questo perché, data la nullità del contratto, non si configura una prestazione di servizi imponibile, ma un costo per il personale, che segue regole di deducibilità differenti [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4461 del 14-02-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 7440 del 08-03-2022].
In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Irap” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 7440 del 08-03-2022].
Pertanto, non è possibile, secondo la legge italiana, inserire un “appalto di manodopera” all’interno di un contratto di appalto di servizi, specialmente se l’azienda che fornisce il personale non possiede l’autorizzazione per il lavoro interinale (oggi somministrazione di lavoro).